Fiscalità – Noleggio a lungo termine
Deducibilità
La deduzione è uno strumento fiscale che permette al contribuente (persona fisica o giuridica) di ridurre il proprio reddito imponibile sottraendo ad esso alcune spese sostenute o parte di esse.
Detraibilità
La detrazione d’imposta è la possibilità di sottrarre da un’imposta una determinata somma o percentuale per ridurne l’ammontare. Nel caso dell’IVA è possibile detrarla quando sussiste carattere di inerenza diretta tra la spesa e l’attività professionale svolta.
Fringe benefit
In tutti i casi di uso promiscuo (e quindi di utilizzo del veicolo sia per finalità lavorative che per esigenze personali) il dipendente beneficia di una retribuzione in natura (fringe benefit) che concorre a formare reddito e ad accrescere la base imponibile.
Deducibilità totale
Veicoli concessi ad agenti di commercio
e rappresentanti deducibilità pari all’80% nei limiti di € 5.164,57 per la quota noleggio (importo massimo deducibile pari a € 4.131,66). Nessun limite è previsto per
la quota servizi;Veicoli concessi in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta deducibili in misura pari al 70%;
Veicoli in uso promiscuo per un periodo inferiore alla maggior parte del periodo d’imposta: deducibilità al 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite previsto per la quota servizi;
Veicoli non assegnati deducibilità pari
al 20% nei limiti di € 3.615,20 (importo massimo deducibile pari a € 723,04). Nessun limite è previsto per la quota servizi.Veicoli utilizzati nell’esercizio di arti e professioni in forma individuale la deducibilità è ammessa nella misura del 20% nei limiti di €3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente ad un solo veicolo). Nessun limite è previsto per la quota servizi;
Veicoli utilizzati nell’esercizio di attività svolta da società semplici e da associazioni, la deducibilità è ammessa nella misura del 20% nei limiti di € 3.615,20 per la quota noleggio (importo massimo deducibile € 723,04 limitatamente per un veicolo per ogni socio o associato). Nessun limite per la quota servizi.
Deducibilità parziale
Veicoli adibiti ad uso pubblico;
Veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali* all’attività dell’impresa
* In base all’Art. 164 TUIR, i veicoli sono strumentali all’attività dell’impresa solo quando sono essenziali al suo svolgimento, tanto che l’attività stessa non potrebbe essere svolta senza di essi.
Detraibilità totale
IVA completamente detraibile se il veicolo è concesso in:
• uso strumentale;
• uso pubblico;
• uso a rappresentanti ed agenti di commercio*.
È detraibile al 100% l’iva relativa veicoli stradali a motore per trasporto persone (es.: pullman) o cose (es.: camion) >= 35 q.li o con almeno 8 posti + quello del conducente, trattori, veicoli oggetto di produzione o commercio da parte del contribuente o senza i quali non può svolgere l’attività (taxisti, noleggiatori auto, etc)**
Sono detraibili al 100% anche le auto e i piccoli autocarri (<35 q.li) che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa**
Detraibilità parziale
L’IVA è detraibile nella misura in cui il bene genera operazioni rilevanti ai fini del reddito d’impresa, ovvero in base ad elementi comprovanti la misura dell’effettivo utilizzo secondo criteri di reale inerenza, senza distinzione fra quota noleggio e quota servizio.
La Commissione Europea, con la Decisione
del 18 Giugno 2007 (GU Europea I-165/33), ha autorizzato l’Italia a limitare al 40% il diritto alla detrazione dell’IVA sulle spese relative ai veicoli non interamente utilizzati per uso professionale. La disposizione si applica a partire dal 27 giugno 2007.
È detraibile al 40% l’IVA relativa a tutti i veicoli stradali a motore in caso di:
non utilizzo esclusivo nell’esercizio d’impresa, dell’arte o della professione;
non formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
non sono utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio***
* Art. 19 bis 1 del D.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633
** L’art.1 comma 261, lett . e) Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) > efficacia dal 1 1°Gennaio 2018
*** La detrazione del 40% si estende anche ai carburanti, custodia, manutenzione e riparazione. Per i veicoli stradali a motore s i intendono tutti i veicoli a motore diversi da trattori agricoli e forestali normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera i 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere no n è superiore ad 8 (efficacia retroattiva al 28 Giugno 2007)
Fringe benefit e uso promiscuo
La Legge di Bilancio 2020 (L.27/12/2019 N.160) ha modificato le percentuali per il calcolo del compenso in natura da includere in busta paga del dipendente per l’uso privato nel seguente modo:
Fringe benefit | |||
Range di CO2 | Fino a dicembre 2019 | Da luglio 2020 | Dal 2021 |
Fino a 60 g/km CO2 | 30% | 25% | |
Da 61 g/km a 160 g/km CO2 | 30% | 30% | 30% |
Da 161 g/km a 190 g/km CO2 | 30% | 40% | 50% |
Oltre 191 g/km | 30% | 50% | 60% |
Per il calcolo della tassazione in capo al dipendente dal 1 gennaio 2021 si fa riferimento ai consumi dichiarati e certificati in base al ciclo omologativo WLTP.